Una svolta epocale per chi è stanco delle telefonate commerciali aggressive. A partire dal 19 giugno 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nel Decreto bollette (decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso. Il provvedimento, convertito in legge, introduce un divieto sostanziale: le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi commerciali, a meno che il consumatore non abbia fornito un esplicito consenso preventivo ad essere contattato per ricevere proposte commerciali.

A ricordarlo è Consumerismo No Profit, l’associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare emendamenti a tutela dei consumatori. La vera novità, però, è un’altra: i contratti stipulati in violazione di questa norma saranno nulli. In pratica, se un gestore chiama un utente che non ha mai dato il permesso di essere contattato, e riesce a fargli firmare un contratto telefonico per la fornitura di energia o gas, quel contratto non avrà alcuna validità legale. E sarà il gestore stesso a dover dimostrare la regolarità del contatto.

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L’onere della prova a carico dei gestori e il ruolo di Agcom e Garante

Il nuovo comma 8-bis dell’art. 51 del Codice del Consumo stabilisce che “è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas”. Le uniche eccezioni sono due: il consumatore ha fatto una richiesta diretta al professionista (ad esempio compilando un modulo sul sito) oppure è già cliente del gestore e ha espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Il comma 8-ter aggiunge il principio della nullità dei contratti stipuiti in violazione del divieto. “È onere del professionista dimostrare la validità del contatto”, si legge nella norma. Un’inversione dell’onere della prova che sposta il peso sui gestori telefonici.

Il decreto bollette contiene poi misure che richiedono l’intervento di Agcom (per l’identificazione univoca del numero chiamante, con l’ipotesi di numerazioni brevi a tre cifre) e del Garante per la Privacy. Se l’Agcom accerta che una chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, può ordinare la sospensione immediata delle linee. Il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele, commenta: “Le nuove misure, che si aggiungono al blocco anti-spoofing scattato lo scorso anno, rafforzano la lotta al telemarketing selvaggio e garantiranno maggiori tutele ai consumatori”. L’avvertenza è che il fenomeno non sparirà del tutto, ma gli utenti avranno una potente arma di difesa: potersi far annullare i contratti stipulati in violazione delle norme.