L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha richiamato Vodafone e Fastweb dopo aver rilevato “clausole vessatorie” all’interno dei contratti proposti ai loro clienti fissi e mobili.

L’AGCM ha preso in esame in particolare quelle parti dei contratti nelle quali sono presenti clausole che permettono rimodulazioni delle offerte senza un giustificato motivo. L’operatore può infatti decidere di praticare alcune modifiche nei contratti, anche per quanto riguarda i costi, ma lo può fare fornendo informazioni sulle motivazioni che giustificano la variazione: in pratica ogni cambiamento non può avvenire con il “solo scopo” di rendere le offerte più care.

Nella nota dell’AGCM relativa a Vodafone si legge infatti:

“Tutte le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, potranno essere effettuate solo sulla base di un giustificato motivo e che in caso di esercizio della facoltà di modifica unilaterale il professionista porterà a conoscenza del consumatore il motivo che giustifica la modifica, in modo opportuno e in tempo utile rispetto all’esercizio del diritto di recesso.”

Vodafone e Fastweb hanno diritto di appello al tribunale amministrativo, ma per 20 giorni saranno obbligati a pubblicare sui propri siti ufficiali l’estratto del provvedimento sulla vessatorietà della clausole contrattuali in oggetto. Vedremo se questo porterà a qualcosa di concreto, mettendo un freno alle molte rimodulazioni che stiamo vedendo ultimamente.

Aggiornamento del 24 maggio 2017: Fastweb ha voluto chiarire che le delibere nei propri confronti riguardano le clausole relative ai contratti in uso fino al 5 marzo 2017. Contrariamente a quanto deliberato nei provvedimenti adottati nei confronti di altri operatori, l’Autorità ha infatti espressamente dichiarato “non vessatoria” la nuova formulazione in uso dal 6 marzo 2017.