Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a TIM una sanzione da 9 milioni e 516 mila euro a seguito di un’indagine che ha fatto emergere diverse violazioni della normativa sulla privacy e sulle attività di telemarketing effettuate dai partner commerciali.
L’istruttoria è partita a seguito di un elevato numero di segnalazioni ricevute negli ultimi mesi dai consumatori. Soltanto nel 2025, infatti, sono stati registrati oltre 7000 reclami relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, una parte delle campagne commerciali sarebbe stata condotta attraverso call center abusivi che contattavano gli utenti utilizzando numerazioni non riconducibili alla rete di vendita ufficiale dell’operatore.
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TIM multata per chiamate da numeri non autorizzati e spoofing
L’indagine del Garante ha evidenziato come molte delle telefonate promozionali venissero effettuate tramite numeri telefonici non registrati al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) o, addirittura, mediante tecniche di spoofing, che consentono di alterare il numero di telefono visualizzato dal destinatario della chiamata.
Gli utenti erano portati a credere di parlare con un operatore autorizzato di TIM e, proprio per questo, fornivano i propri dati personali senza alcun timore che, di conseguenza, venivano raccolti in modo illecito. Ad aggravare ulteriormente la vicenda c’è il fatto che molte delle chiamate promozionali avrebbero raggiunto anche utenti iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, lo strumento istituito proprio per impedire di ricevere comunicazioni commerciali indesiderate.
Secondo quanto ricostruito dal Garante durante gli accertamenti, il meccanismo prevedeva una prima telefonata promozionale proveniente da numeri camuffati tramite spoofing e, soltanto successivamente, gli utenti interessati ricevevano un SMS contenente un collegamento ad una pagina web riconducibile ad un partner ufficiale della rete commerciale di TIM. Attraverso quel link veniva richiesto di compilare un modulo per ottenere un ricontatto: in questo modo veniva generata una richiesta commerciale che, di fatto, risultava artificiale poiché originata dopo una chiamata effettuata in violazione delle regole.
Dopo aver compilato il modulo, il cliente veniva ricontattato da un call center tramite un numero telefonico regolarmente registrato al Registro degli Operatori di Comunicazione, facendo apparire il processo commerciale conforme alla normativa e consentendo l’avvio della procedura di sottoscrizione dell’offerta telefonica.
Il Garante impone a TIM di vigilare sui propri partner commerciali
Nel corso del procedimento, TIM ha ribadito la propria adesione ad un codice di condotta per il telemarketing, ma la giustificazione è stata ritenuta insufficiente dal Garante, che ha ribadito che il titolare del trattamento dei dati resta responsabile del controllo sull’operato dei soggetti che agiscono per suo conto. Le aziende devono verificare concretamente che partner e fornitori rispettino le norme sulla protezione dei dati personali lungo tutta la filiera delle attività commerciali.
L’indagine avviata dall’Autorità ha anche fatto emergere delle criticità sulla gestione delle richieste dei consumatori. In particolare, il Garante ha evidenziato ritardi o mancate risposte alle domande di accessi ai dati, cancellazione e opposizione al trattamento. Sono state inoltre giudicate inadeguate, o talvolta eccessivamente complesse, alcune delle procedure di disiscrizione dalle comunicazioni promozionali.
Oltre al pagamento della sanzione economica pari a 9 milioni e 516 mila euro, l’Autorità ha ordinato a TIM di adottare una serie di interventi correttivi, tra cui il rafforzamento dei controlli sulle modalità di generazione delle lead, ossia i meccanismi di generazione del ricontatto telefonico, oltre ad una maggiore vigilanza sulla rete di vendita e l’adeguamento delle procedure dedicate all’esercizio dei diritti degli utenti.

