Un nuovo capitolo si apre nel braccio di ferro pubblicitario che da mesi vede protagonista Iliad. Il Giurì della Pubblicità, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), ha stabilito che alcune comunicazioni commerciali dell’operatore francese non rispettano le regole del settore, ordinandone l’immediata interruzione. Nel mirino sono finiti un SMS di richiamo verso ex clienti e uno spot radiofonico, entrambi pensati per promuovere le offerte mobili Top 170 Plus e Top 250 Plus.

A far scattare il procedimento è stata una segnalazione di WINDTRE, che ha contestato il modo in cui Iliad ha comunicato le due promozioni. La pronuncia n. 15/2026 datata 23 giugno 2026 è stata diffusa sul sito dell’IAP il giorno successivo, il 24 giugno.

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Il nuovo richiamo del Giurì della Pubblicità

Come i nostri lettori ricorderanno, non è questa la prima volta che Iliad si trova a dover rispondere davanti al Giurì per le proprie strategie di marketing. In passato l’azienda era già stata coinvolta in una vicenda legata alla testimonial Megan Gale, segnalata da Fastweb e Vodafone, conclusa però senza alcun provvedimento nei confronti dell’operatore. C’era stato poi anche un caso riguardante l’offerta Giga Prime. Questa volta, però, a muovere accuse è WINDTRE, che ha puntato il dito contro i materiali promozionali diffusi più di recente dal gestore guidato in Italia dal gruppo francese.

Le due offerte coinvolte sono Top 170 Plus, proposta a 7,99 euro al mese e rimasta attiva dal 2 aprile al 19 maggio 2026, e Top 250 Plus, venduta a 9,99 euro al mese e ancora disponibile fino alle 15 del 30 giugno 2026. Entrambe le campagne sono state veicolate attraverso più canali, tra cui messaggi di testo, televisione e radio.

Cosa contestava WINDTRE alle campagne Iliad

Per quanto riguarda la promozione Top 170 Plus, l’attenzione di WINDTRE si è concentrata su un messaggio SMS di tipo winback, cioè pensato per riconquistare persone che in passato erano già state clienti Iliad. Il testo del messaggio richiamava lo storico spot con Megan Gale, sottolineando il concetto secondo cui scegliere Iliad significherebbe legarsi a un prezzo fisso nel tempo, senza rincari futuri. Il messaggio invitava poi i destinatari ad attivare rapidamente l’offerta, segnalando che il tempo a disposizione stava per scadere, con un link diretto per sottoscrivere il piano da 170 giga in Italia più 17 giga aggiuntivi da usare in Europa.

Sul fronte di Top 250 Plus, invece, la segnalazione riguarda uno spot radiofonico più recente, costruito attorno a un gioco di parole tra la durata percepita degli annunci pubblicitari e l’idea di un legame duraturo con il marchio. Anche in questo caso il messaggio insisteva sul concetto di continuità, paragonando la stabilità dell’offerta (250 giga in Italia con 25 giga extra validi in Europa) a poche altre cose davvero permanenti, e ricordava la scadenza del 30 giugno alle ore 15 per attivare la promozione.

Al momento non sono ancora stati diffusi i dettagli specifici delle obiezioni mosse da WINDTRE. Per conoscere con precisione su quali punti l’operatore concorrente abbia basato la propria contestazione bisognerà dunque attendere la pubblicazione integrale della motivazione da parte del Giurì.

Il giudizio del Giurì della Pubblicità

Dopo aver ascoltato entrambe le parti, il Giurì della Pubblicità ha stabilito che le comunicazioni di Iliad oggetto della segnalazione non risultano in linea con il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, individuando criticità rispetto a tre articoli specifici: il numero 2, il numero 15 e il numero 20. Di conseguenza, è stata ordinata la cessazione dei messaggi incriminati, nei limiti che verranno chiariti nella motivazione completa, ancora da pubblicare.

Più nel dettaglio, l’articolo 2 del Codice riguarda la pubblicità ingannevole. La norma chiede alle aziende di evitare qualsiasi affermazione, anche indiretta o ottenuta tramite omissioni, ambiguità o esagerazioni non evidentemente iperboliche, che possa trarre in inganno chi guarda o ascolta il messaggio, in particolare su aspetti come le caratteristiche del prodotto, il prezzo, eventuali condizioni di gratuità, i termini di vendita o l’identità delle persone coinvolte nello spot.

L’articolo 15 disciplina invece la comparazione pubblicitaria. Il principio generale è che confrontarsi con la concorrenza è ammesso, ma solo se il confronto serve realmente a far capire al pubblico vantaggi tecnici o economici concreti, basandosi su elementi verificabili e rappresentativi, riferiti a prodotti o servizi che rispondono alle stesse esigenze. Il paragone deve restare corretto, non deve generare confusione tra i marchi, non deve screditare il concorrente e non può sfruttare indebitamente la notorietà di un’altra azienda.

Infine, l’articolo 20 si occupa delle vendite speciali, comprese le promozioni a tempo. La regola impone che, quando un’azienda comunica un’offerta vantaggiosa, debba sempre spiegare con chiarezza in cosa consiste realmente il beneficio per il consumatore e quale sia la data di scadenza della promozione, a meno che l’indicazione non riguardi una semplice confezione di prodotto.

Cosa succede adesso?

La vicenda, per il momento, si chiude con l’ordine di interrompere la diffusione dei contenuti contestati, ma la partita non è del tutto conclusa: l’opinione pubblica e gli operatori del settore attendono ora la pubblicazione della motivazione integrale della pronuncia, che permetterà di capire con maggiore precisione quali frasi o concetti specifici siano stati considerati problematici e in che modo Iliad dovrà eventualmente modificare la propria comunicazione futura per le offerte mobili in questione.