Il 30 dicembre 2023 l’annuale legge per il mercato e la concorrenza, conosciuta come DDL Concorrenza, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale sancendo l’entrata in vigore del provvedimento a partire dal 31 dicembre 2023; avevamo già visto come la normativa in questione fosse stata recentemente vagliata dal Senato, che aveva dato parere favorevole anche alle modifiche introdotte all’articolo 13 inerente alle offerte Operator Attack. Il provvedimento è giunto in seguito alla Camera dei Deputati che, il 19 dicembre scorso, ha approvato definitivamente il DDL Concorrenza, con 153 voti favorevoli, 93 contrari e 16 astenuti.
Oggi diamo insieme uno sguardo a quelli che sono i due aspetti principali che interessano il settore della telefonia mobile e che, con l’entrata in vigore del DDL, porteranno i principali attori di questo segmento di mercato ad adeguarsi.
Indice:
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Le offerte Operator Attack potrebbero avere vita breve
Partiamo da un argomento che tutti noi ben conosciamo, in diverse occasioni infatti anche sulle nostre pagine avete letto di diverse offerte Operator Attack: si tratta di offerte commercializzate al di fuori delle offerte base degli operatori, solitamente proposte agli utenti che hanno un’utenza attiva con operatori minori per invogliarli a passare ad un altro fornitore mantenendo il proprio numero di telefono.
Il DDL Concorrenza vanta al suo interno una modifica al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nello specifico ci riferiamo all’introduzione di un comma 1-bis all’Articolo 98-duodecies, che potrebbe portare ad uno stop di questa tipologia di offerte. Di seguito il testo definitivo dell’articolo 13:
Art. 13. (Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)
1. All’articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.
Come potete notare, nello specifico è stata introdotta una frase volta a vietare un aspetto già sottolineato anche dall’Autorità Antitrust, ovvero l’utilizzo dei database delle portabilità del numero mobile, le offerte Operator Attack potrebbero infatti prestarsi a un “utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità raccolte nel database per esigenze di carattere propriamente operativo (in particolare, l’associazione tra il numero di telefono dell’utente e l’operatore telefonico che gli fornisce il servizio), mettendo gli operatori principali nelle condizioni di commercializzare offerte selettivamente definite in funzione del concorrente da cui proviene il cliente. Si tratta di elementi informativi non disponibili agli operatori mobili virtuali”.
Dunque l’entrata in vigore del DDL Concorrenza segna la fine delle offerte Operator Attack? Non esattamente, per quanto l’intento sia quello di “evitare discriminazioni per motivi legati all’identità del fornitore di provenienza nel momento in cui si effettua un passaggio da un erogatore di servizi telefonici e di rete ad un altro”, bisognerà attendere per scoprire come la norma verrà attuata e soprattutto interpretata dagli operatori telefonici; la pratica delle offerte Operator Attack potrebbe infatti non scomparire del tutto ma essere semplicemente ridimensionata, non ci resta che attendere per scoprirlo.
Il DDL Concorrenza alza i limiti di emissione elettromagnetica per la telefonia mobile
Passiamo ora alla seconda novità legata al settore della telefonia mobile, il DDL Concorrenza prevede infatti l’innalzamento dei limiti elettromagnetici con l’obbiettivo di potenziare le reti mobili del Bel Paese; l’Italia faceva ancora riferimento alla Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e al successivo DPCM dell’8 Luglio 2003, normative molto più stringenti in materia di limiti alle emissioni elettromagnetiche rispetto agli altri paesi europei.
Di seguito vi riportiamo il testo integrale dell’articolo 10 del DDL Concorrenza, ovvero il punto cardine su cui si basa il futuro innalzamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche:
Art. 10. (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea. Si applica il comma 3 dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »; b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all’articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In buona sostanza, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa è previsto l’adeguamento dei parametri attualmente vigenti, quali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). Scaduto il termine temporale sopra indicato, qualora non fossero adottate specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità saranno fissati in via provvisoria e cautelativa come segue:
- intensità di campo elettrico E a un valore di 15 V/m
- intensità di campo magnetico H a un valore di 0,039 A/m
- densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m2
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