Da ieri, sabato 28 settembre 2024, è ufficialmente in vigore il nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e il teleselling, una misura, fortemente voluta dal Garante per la Privacy e sostenuta dalle associazioni dei consumatori, che introduce regole più stringenti per le aziende che effettuano chiamate a scopo promozionale.

Il nuovo Codice, approvato con provvedimento del 7 marzo 2024 e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2024, dava sei mesi di tempo ai soggetti aderenti per adeguarsi alle nuove disposizioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuova stretta verso il telemarketing selvaggio

Arginare il fenomeno delle chiamate indesiderate a qualsiasi ora: è questo l’obiettivo del nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e il teleselling, varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni dei consumatori. Esauriti i sei mesi di tempo per l’adeguamento alla nuova normativa, da ieri il codice è entrato in vigore.

Gianluca Di Ascenzo, responsabile privacy del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), ha così commentato la vicenda:

“Il telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia. Con questo Codice di Condotta sarà possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilità in capo a società di luce, gas, telefonia, ecc, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti.”

Cosa prevede questo Codice di condotta?

Questo nuovo codice vuole rappresentare un passo avanti importante nella tutela dei consumatori e arginare il fenomeno del telemarketing selvaggio, introducendo una serie di obblighi per gli operatori e per le società che si affidano ai call center.

Di seguito proviamo a riassumere in pochi punti il testo del nuovo Codice di condotta per le attività di telemarketing e il teleselling, riportando, punto per punto, il commento fornito dal Codacons nel caso in cui vogliate approfondire:

  • Niente chiamate selvagge alle chiamate all’ora di cena: Le chiamate saranno consentite solo in orari specifici: dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 il sabato e nei prefestivi; stop alle chiamate la domenica e i giorni festivi.

Le società che aderiscono al Codice si impegnano ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing: dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità e informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati.

  • Numeri identificabili: Tutte le chiamate commerciali dovranno provenire da numeri identificabili e richiamabili.

I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, dal canto loro, dovranno utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso. Non potranno contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi.

  • Consenso informato: Le aziende dovranno ottenere il consenso esplicito dell’utente prima di contattarlo; inoltre, dovranno fornire informazioni chiare su come utilizzeranno i tuoi dati durante la telefonata.

(Le aziende, ndr) dovranno inoltre essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.

  • Sanzioni più severe: Chi non rispetta le nuove regole rischia multe salate e altre sanzioni.

L’aspetto più interessante è che il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere “un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all’entità delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste.