Martedì l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato delle linee guida a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa relativa al periodo di fatturazione, che non può essere inferiore al mese (sono consentiti invece i suoi multipli).

Ricordiamo che l’AGCOM ha già deciso di multare TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per la loro ormai abituale fatturazione a 28 giorni, pratica che finalmente la legge non consente più.

Con le sue nuove linee guida, l’AGCOM vuole soffermarsi sull’espressione “base mensile” per evitare che possa essere aggirata dagli operatori, spiegando quanto segue:

Al riguardo, l’Autorità ritiene che la cadenza su base mensile, di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 7 del 2007, faccia riferimento al mese “solare” ovvero, per quanto concerne i contratti prepagati, ad una dodicesima parte dell’anno solare. Tale conclusione, oltre a corrispondere al dato testuale, appare l’unica coerente con la ratio della legge, ossia fornire agli utenti un criterio certo e inequivocabile in ordine alle tempistiche della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione.

Per quanto riguarda il diritto degli operatori di variare le proprie condizioni contrattuali, previsto dall’art. 70, comma 4, D. Lgs. n. 259/03, l’AGCOM ritiene che un’eventuale variazione del prezzo dei servizi e/o dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello ius variandi e fa sorgere in capo agli utenti il diritto a essere informati con un adeguato preavviso (pari ad almeno trenta giorni) in merito alle modifiche e alla possibilità di recedere senza penali o costi di disattivazione.

Il termine entro cui tutti gli operatori dovranno adeguarsi all’obbligo di fatturazione mensile è il 4 aprile 2018.