Capita spesso che gli operatori di telemarketing e i call center espletino le loro attività senza rispettare le normative vigenti.

Un anno fa il Registro delle Opposizioni ha introdotto nuove disposizioni per regolamentare il telemarketing con la presentazione degli speciali prefissi telefonici che dovrebbero essere utilizzati per le chiamate a fini di telemarketing e di ricerche di mercato con alcune importanti eccezioni.

Il Garante della Privacy si è espresso oggi in merito a uno schema di regolamento proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che modificherà il funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni per migliorarne l’efficacia.

L’Autorità chiarisce che a tale registro possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, siano esse proposte tramite telefono fisso, smartphone o posta cartacea, tuttavia il Garante precisa che l’iscrizione al RPO comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali da chiunque effettuati e la revoca dei consensi manifestati in precedenza.

Per evitare fenomeni di telemarketing selvaggio, il Garante suggerisce al MISE di prevedere la responsabilità della società che intende pubblicizzare i suoi prodotti e servizi in caso di illeciti, la quale non potrà più cavarsela a buon mercato scaricando le responsabilità sui presunti “call center furbetti“.

In quest’ottica, il Garante annuncia di aver comminato una sanzione da 2 milioni di euro a una società che aveva svolto attività di telemarketing e teleselling per conto di un’azienda del settore energetico tramite un call center albanese, violando la normativa sulla protezione dei dati personali in vigore prima del GDPR.