Adesso è ufficiale: da ora in poi, nessun operatore potrà opporsi alla scelta dell’utente di utilizzare la propria apparecchiatura per usufruire dei servizi di telefonia fissa. La delibera 348/18/CONS dell’AGCOM è molto chiara e torna più volte sugli stessi punti in modo da non lasciare nulla in ombra.

Nessun gestore potrà condizionare l’adesione del cliente al servizio di telefonia all’acquisto di un modem o di un router specifici, qualora “l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminarne la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta. […] Eventuali motivate restrizioni da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità”.

Il testo torna ancora una volta sul punto focale: “I contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni (prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali.” Della serie: più chiaro di così…

Ad essere regolamentato è anche il caso in cui il fornitore del servizio offra la propria apparecchiatura a titolo gratuito. Ecco cosa recita il testo a riguardo: “Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati. Inoltre nel caso di recesso, la mancata restituzione di un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente.”