Ieri, 30 luglio 2018, l’AGCOM ha pubblicato una comunicazione che rientra nel campo della vigilanza sulle attività svolte dai call center. In particolare l’ente si è focalizzata sull’obbligo di questi ultimi di rispettare le prescrizioni relative all’esposizione delle informazioni riguardanti la collocazione geografica dalla quale gli operatori telefonici chiamano o viceversa rispondono.

Il richiamo all’ordine dell’Autorità Garante, come specificato dallo stesso documento cui ci riferiamo e che trovate in fondo, si basa sull’articolo 24 bis del decreto legge del 22 giugno 2012, numero 83, modificato dalla legge dell’11 dicembre 2016, numero 232.

I destinatari sono tutti gli operatori che esercitano attività di call center su numeri nazionali che, essendo iscritti al ROC (acronimo di Registro degli Operatori di Comunicazione), debbono attenersi a quelle stesse preiscrizioni presenti nei commi 5 e 6 dello stesso articolo 24 succitato.

Ciò vuol dire che questi ultimi sono obbligati a fornire sempre le informazioni relative alla propria collocazione geografica sia in caso di risposta, sia in caso di chiamata. E questo vale qualora gli operatori dei call center si trovino sul territorio nazionale, come pure in Unione Europea o al di fuori.

L’AGCOM conclude il memorandum proprio con un monito nel quale specifica che verranno svolti dei controlli da parte del Ministero dello Sviluppo Economico proprio per accertare l’osservanza delle disposizioni indicate.

Seguendo questo link trovate la comunicazione in questione; fateci sapere nel box dei commenti cosa ne pensate.