Si era parlato con forza del Golden Power in merito alla querelle Huawei vs Usa e alle pressioni del Presidente Donald Trump in Europa e in Italia per abbandonare le infrastrutture del colosso cinese. Lo scorso febbraio raccontammo a proposito dell’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al Governo l’utilizzo di questo speciale potere per escludere il brand.

Tutto il resto è già storia e le ultime news vedono il bando di vendita delle aziende americane rientrare entro 2 massimo 4 settimane. Lo scorso 11 luglio il Consiglio dei Ministri ha deliberato diversi provvedimenti approvando anche alcune modifiche al decreto legge n.21 del 15 Marzo 2012 che è stato convertito dalla legge n.56 dell’11 Maggio 2012 e che verte proprio sul Golden Power.

Che cos’è il Golden Power, in poche parole? È un dispositivo prerogativa dello stato per recedere dai contratti già stipulati negli assets considerati strategici per l’interesse nazionale. Nel caso dell’interrogazione di febbraio, per allontanarsi dai patti già presi con Huawei, che poi risultò in un nulla di fatto. Anzi, i governi italiano e cinese si strinsero ancora di più grazie all’accordo Silk Road, la Via della Seta.

Il Governo ha modificato la disciplina sostanziale e procedurale sui poteri speciali per tutelare la sicurezza nazionale in merito agli assetti societari, tra gli altri, delle comunicazioni dove rientra proprio il 5G. Si può così leggere che “La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi” sono soggetti a notifica, quando si interagisce con soggetti esterni all’Unione Europea. Nel caso del 5G, ancora una volta, presuppone che il Governo possa esercitare il veto, porre condizioni o imporre specifiche limitazioni. inserendo nuovi commi 2-bis e 3-bis all’interno dell’articolo 1-bis.

Il primo comma si riferisce alla necessità di un’informativa complessiva di contratti o accordi che sono terminati prima dell’entrata in vigore del Golden Power. Il secondo comma determina in 10 giorni il limite massimo della notifica al Presidente del Consiglio. I dispositivi del Governo dovranno essere esercitati entro 45 giorni, ma il limite è prorogabile.

La violazione degli obblighi comporterà una sanzione compresa tra l’1% al doppio dell’operazioni.  Associazioni e organizzazioni come AGCOM, AGCM, CONSOB e ARERA saranno stimolate a collaborare tra loro scambiandosi informazioni, ma senza opporre al Gruppo di coordinamento segreto d’ufficio.