Chi si è riabilitato da una condanna ha diritto all’oblio ovvero può richiedere la deindicizzazione di indirizzi url che trattino notizie di cronaca giudiziaria nel caso in cui questi si dimostrino essere non aggiornate all’ultimo grado. Questo perché può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona.

Il caso in questione ha visto il Garante alla Privacy che ha ordinato a Google la rimozione dai risultati di ricerca (relativi al proprio nominativo) di due url che rimandavano ad informazioni giudiziarie che non erano più rappresentative della situazione attuale di un imprenditore. Al centro, una vicenda giudiziaria del 2007, con sentenza di condanna del 2010, ma con riabilitazione ottenuta nel 2013. Le pagine contenevano informazioni obsolete e non aggiornate. Da lì, la richiesta all’Autorità, che ne ha riconosciuto la validità ordinando a Google la deindicizzazione.

Scendendo nelle motivazioni diffuse dal Garante alla Privacy, era stato ritenuto fondato il reclamo e, dunque, era stata avviata la richiesta immediata di deindicizzazione a Google per il diritto all’oblio. L’ulteriore trattamento dei dati dovuto al fatto che gli indirizzi contestati fossero ancora reperibili determina infatti un impatto sproporzionato sui diritti dell’interessato, non bilanciato da un reale interesse del pubblico a approfondire la vicenda.

Tutto questo nonostante la riabilitazione stessa e il tempo trascorso dai fatti citati. Tutto gira attorno al concetto che le informazioni giudiziarie non aggiornate all’ultimo grado non risultano essere in linea con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione. Ottenerla non estingue certo il reato, ma nel caso in questione andava a inficiare un corretto reinserimento sociale della persona al centro della vicenda.

Un importante e più che condivisibile precedente creato che potrebbe tornare davvero molto utile a tante altre persone che hanno ottenuto la riabilitazione, ma che rimangono legati a risultati nocivi della propria (sempre più preziosa) reputazione online.